Art. 1.
(Finalità e agevolazioni).

      1. Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, anche attraverso azioni dirette o indirette di bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici marini, lagunari e salmastri, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è attribuito un credito d'imposta nella misura di 30 euro per ogni quintale di rifiuti recuperati dai fondali marini durante il normale esercizio dell'attività di pesca, ivi compresi gli attrezzi da pesca, o parti di essi, abbandonati sul fondo o alla deriva, inidonei all'uso e non facenti parte del normale equipaggiamento dell'unità che ha operato il recupero.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche atte ad assicurare l'effettivo godimento dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.